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Il vecchio percorso di abilitazione (laurea non abilitante)

La Legge n. 163/2021 prevede inoltre delle disposizioni transitorie, specifiche sia per chi consegue (o ha conseguito) la laurea in psicologia in base al previgente ordinamento didattico non abilitante sia per chi ha concluso il tirocinio professionalizzante secondo la normativa in fase di superamento.

In questo caso il percorso si differenzia a seconda del completamento o meno del percorso di Tirocinio post Lauream => per maggiori informazioni.

 

A) Laurea quinquennale V.O.
  • I Laureati quinquennali del vecchissimo ordinamento non sono coinvolti da questa riforma. Per ottenere l’abilitazione alla professione di Psicologo dovranno seguire il percorso ante-riforma (secondo quanto previsto dalle Ordinanze Ministeriali che dispongono le sessioni di Esame di Stato)

Ai sensi dell'art. 2 del Decreto n. 554 del 6 giugno 2022, le sessioni dell'esame di Stato relative agli anni 2022, 2023, 2024, 2025 e 2026 sono indette con Ordinanza del Ministero dell'Università e della Ricerca. Decorsi cinque anni dalla data di entrata in vigore della Legge n. 163/2021, il laureato che ha completato il tirocinio secondo le norme previgenti può chiedere ad un ateneo sede del corso di Laurea magistrale in Psicologia di sostenere la prova nelle sedute previste per lo svolgimento della prova pratica valutativa.

B) Laureati 3+2 previgente Ordinamento fino all’A.A. 2022/23

  • Per i laureati (o laureandi) LM-51 del previgente ordinamento (non abilitante) il D. Interm. n. 567 del 20-06-2022 specifica che: “Il tirocinio pratico-valutativo (TPV) si sostanzia in attività formative professionalizzanti corrispondenti a 30 crediti formativi universitari (CFU) svolte in contesti operativi presso qualificati enti esterni convenzionati con le Università per una durata complessiva pari a 750 ore”. Inoltre, in applicazione del D. Interm. 567/2022, non è più possibile svolgere il tirocinio presso strutture e laboratori delle Università italiane e estere.

Il Ministero prevede che tutti coloro che hanno conseguito o che conseguono la laurea magistrale in psicologia in base ai precedenti ordinamenti didattici non abilitanti, acquisiscono l’abilitazione all’esercizio della professione di psicologo previo il superamento di:

  1. un tirocinio pratico valutativo, che consiste in attività formative professionalizzanti corrispondenti a 30 crediti formativi universitari presso qualificati Enti esterni convenzionati con le università, di durata complessiva pari a 750 ore;
  2. una prova pratica valutativa unica, che si svolge con esame orale. Verterà sull’attività svolta e sugli aspetti di legislazione e deontologia professionale.

 

Si riporta uno schema esplicativo dei due percorsi (A e B) sopra descritti:

Schema vecchio percorso non abilitante Psicologia unifi

 

Ultimo aggiornamento

29.11.2023

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