Il decreto 3 novembre 1999 n. 509 "Norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei" e il decreto 22 ottobre 2004 n. 270 "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509" hanno riformato i corsi degli studi universitari. A partire dall’anno accademico 2001-2002 le Università hanno potuto attivare i nuovi corsi ex D.M. 509/1999, facendo cessare le immatricolazioni in tutti i vecchi corsi e garantendo agli studenti iscritti nei vecchi ordinamenti o il completamento di quegli studi o il passaggio nei nuovi corsi. Dall'anno accademico 2008-2009 hanno preso avvio i corsi di studio attuati in base alle modifiche indicate dal D.M. 270/2004.
La riforma, nel suo complesso, ha previsto una nuova articolazione dei titoli di studio; le università rilasciano i seguenti titoli di primo e di secondo livello:
Le università rilasciano anche il diploma di specializzazione (DS) e il dottorato di ricerca (DR).
La revisione della didattica universitaria, voluta dalla riforma, ha introdotto l'uso del credito, come punto di riferimento delle attività formative. Comprenderne il significato è quindi indispensabile: ne indichiamo sinteticamente le principali caratteristiche.
I Crediti Formativi Universitari (CFU) rappresentano l’unità di misura del lavoro richiesto ad uno studente per le attività formative utili al conseguimento di un titolo di studio universitario. Il lavoro di un anno corrisponde convenzionalmente a 60 crediti. Ad un credito corrisponde un valore in ore di lavoro pari a 25 e quindi a 1500 ore di lavoro annue.
Per un'attività formativa tipica, come il corso di insegnamento, cui segue un esame che valuta la qualità e quantità dell’apprendimento dello studente, il lavoro svolto dallo studente consiste naturalmente nelle ore di lezione, di esercitazione, di seminario, ecc. richieste dal corso, cui vanno anche aggiunte le ore di studio o di impegno personale, per acquisire le conoscenze e le competenze utili per superare l’esame. Per le altre attività formative (progetti, tirocini, conoscenza della lingua straniera, avviamento all’uso degli strumenti informatici, addestramento alle abilità comunicative o relazionali e al lavoro di gruppo, tesi, ecc.) la misura dei crediti viene effettuata in modo simile, stimando le ore di lavoro dello studente. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell’esame o di altra forma di verifica del profitto; il riconoscimento totale o parziale dei crediti acquisiti ai fini della prosecuzione degli studi compete alla struttura didattica che accoglie lo studente.
Tutti i corsi di studio dello stesso livello, comunque denominati, sono raggruppati in una Classe di appartenenza e condividono gli obiettivi formativi qualificanti e le conseguenti. I titoli conseguiti al termine dei corsi di studio dello stesso livello, appartenenti alla stessa Classe, hanno identico valore legale.
Ad ogni Classe corrisponde un prospetto, intestato con la denominazione della Classe e articolato in due parti: la prima contiene in forma descrittiva gli obiettivi formativi qualificanti della Classe (che indicano le competenze e le abilità che caratterizzano il profilo culturale e professionale dello specifico laureato); la seconda contiene lo schema delle attività formative considerate indispensabili per il conseguimento di tali obiettivi formativi.
Le attività formative considerate indispensabili per il conseguimento degli obiettivi formativi qualificanti sono raggruppate in sei "tipologie", in base alle quali sono organizzati i piani degli studi dei corsi di studio:
Ultimo aggiornamento
16.02.2023