Sono ammessi a presentare domanda di tirocinio per l’accesso agli esami di stato/prove pratico valutative per l’abilitazione all’esercizio della professione di Psicologo (albo A) e per l’accesso agli esami di stato per l’abilitazione alla professione di Dottore in scienze e tecniche psicologiche (albo B) solo coloro che hanno conseguito la laurea/laurea magistrale presso l’Università degli Studi di Firenze (Delibera del Consiglio della Scuola di Psicologia del 3 aprile 2019).
Il DPR 328/01 e la L 170/03 prevedono due Sezioni nell'albo professionale dell'ordine degli psicologi: la sezione A e la sezione B.
La legge sull'ordinamento della professione di Psicologo (Legge n. 56 del 18/2/1989 e successive modifiche) prescrive che, per esercitare la professione, il laureato in Psicologia abbia conseguito l'abilitazione e sia iscritto all'Albo professionale degli Psicologi.
Per i Laureati dei CdL Magistrali vecchio ordinamento classe LM-51 (non abilitante), con l'entrata in vigore dei Decreti Interministeriali del 2022, è previsto lo svolgimento di un Tirocinio Pratico Valutativo (TPV) di 750 ore ai fini dell'ammissione alla Prova Pratica Valutativa (PPV) per l'abilitazione.
Per la Scuola di Psicologia UNIFI i TPV hanno preso avvio con l'entrata in vigore e l'attuazione del Regolamento del 16/01/2023.
Tuttavia coloro che hanno iniziato il tirocinio il 15/09/2022, trattandosi di un periodo di passaggio dalla previgente normativa del post-laurea alla nuova normativa del TPV, hanno svolto il TPV a tutti gli effetti; pertanto ai fini dell'abilitazione alla professione di Psicologo, dovrano iscriversi alla Prova Pratico Valutativa (PPV), come da D. Interm. 567 del 20.06.2022.
Chi possiede Lauree dei previgenti ordinamenti (laurea specialistica classe 58/S oppure Diploma di laurea di 5 anni conseguito ai sensi della normativa previgente al DM 509/99), ai fini dell'ammissione all'Esame di Stato per l'abilitazione, è necessario effettuare un anno di tirocinio post-lauream suddiviso in due semestri continuativi ed ininterrotti in due Aree diverse, finalizzato all'acquisizione di competenze, metodologie e strumenti operativi relativi alla pratica professionale di psicologo.
In accordo con la regolamentazione attinente all'attività professionale, anche la pratica professionale oggetto del tirocinio dello psicologo deve essere concepita in modo distinto da quella dello psicoterapeuta, ruolo per il quale è previsto un diverso e successivo iter formativo.
Agli iscritti alla sezione A spetta il titolo professionale di Psicologo.
Il DPR 328/01 prescrive che, per esercitare la professione di Dottore in tecniche psicologiche, il laureato della classe 34 e della classe L-24 abbia conseguito l'abilitazione mediante l'esame di Stato e sia iscritto alla sezione B dell'Albo. Per essere ammessi all'esame di Stato per la sezione B dell'Albo è necessario, dopo la laurea triennale, effettuare un semestre di tirocinio pratico, finalizzato all'acquisizione di competenze, metodologie e strumenti operativi relativi alla pratica professionale di dottore in tecniche psicologiche, così come definita dalla L. 170/03.
Il DPR 328/01 prevede lo svolgimento dell'attività professionale in due settori:
L’esame di Stato della sezione B è distinto tra i due settori, pertanto gli iscritti in uno dei due settori che richiedano di essere iscritti nell’altro settore, devono conseguire la relativa abilitazione a seguito del superamento di apposito esame di Stato limitato alle prove e alle materie caratterizzanti il settore cui intendono accedere (D.P.R. 328/01 - Art.3, comma 4).
In accordo con la regolamentazione attinente all'attività professionale, anche la pratica professionale oggetto del tirocinio del dottore in tecniche psicologiche deve essere concepita in modo distinto da quella dello psicologo, ruolo per il quale è previsto un diverso e successivo iter formativo.
Agli iscritti alla sezione B spetta il titolo professionale di Dottore in tecniche psicologiche differenziato a seconda del settore in:
Ultimo aggiornamento
23.10.2024