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La fase transitoria

La riforma prevede la semplificazione delle modalità di accesso all’esercizio delle professioni regolamentate, rendendo l’esame di laurea coincidente con l’esame di Stato, semplificando e velocizzando così l’accesso al mondo del lavoro da parte dei laureati. Il superamento certificato del tirocinio pratico-valutativo interno ai nuovi corsi di studio sarà il presupposto per accedere all’esame di laurea, con il quale si conseguirà il titolo accademico e il titolo di abilitazione, dopo aver superato una prova pratica.

La Legge n. 163/2021 prevede inoltre delle disposizioni transitorie, specifiche per chi consegue (o ha conseguito) la laurea in psicologia in base al previgente ordinamento didattico.

Il problema principale che si pone è quello di permettere ad uno studente che ha acquisito o sta acquisendo il titolo triennale L-24 del previgente ordinamento di entrare nella nuova laurea Magistrale abilitante con tutti i requisiti previsti dal Ministero.

In questa fase transitoria, nell'adeguarsi alle disposizioni dettate dal MUR, gli Atenei italiani hanno dovuto prendere specifiche decisioni didattiche per permettere ai propri studenti di chiudere il percorso di studi con i requisiti richiesti.

 

Nel caso dell’Università degli Studi di Firenze:

Tutti coloro che provengono da una laurea Triennale L-24 appartenente all’ordinamento didattico previgente (non abilitante) e che intendono accedere alla Laurea Magistrale Abilitante LM-51 (che ha sostituito le precedenti LM non abilitanti) dovranno acquisire n. 10 CFU di Attività di Tirocinio oppure di attività riconoscibili come Professionalizzanti.

In base alla fase della propria carriera (A o B) in cui decide di completare i 10 CFU di attività professionalizzanti richieste, lo studente deve optare per una specifica modalità di recupero del debito:

 

A) Iscritti alla Laurea Triennale L-24 previgente Ordinamento (immatricolati dall’AA 2017/18 fino all’A.A. 2022/23) che acquisiscono i 10 CFU di Attività professionalizzanti prima della chiusura della carriera triennale;

 

B) Iscritti alla Laurea Triennale L-24 previgente Ordinamento che non acquisiscono i 10 CFU in attività professionalizzanti durante il CdL triennale

Ultimo aggiornamento

12.11.2023

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