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La sezione A dell'albo professionale

La legge sull'ordinamento della professione di Psicologo (Legge n. 56 del 18/2/1989 e successive modifiche) prescrive che, per esercitare la professione, il laureato in Psicologia abbia conseguito l'abilitazione e sia iscritto all'Albo professionale degli Psicologi.

 

Per i Laureati dei Cdl Magistrali vecchio ordinamento classe LM-51 (non abilitante), con l'entrata in vigore dei Decreti Interministeriali del 2022, è previsto lo svolgimento di un Tirocinio Pratico Valutativo (TPV) di 750 ore al fine dell'ammissione alla Prova Pratica Valutativa (PPV) per l'abilitazione.

Per la Scuola di Psicologia i TPV hanno preso avvio con l'attuazione del Regolamento del 16/01/2023.

Tuttavia coloro che hanno iniziato il tirocinio il 15/09/2022, trattandosi di un periodo di passaggio dalla previgente normativa del post-laurea alla nuova normativa del TPV, hanno svolto il TPV a tutti gli effetti; pertanto ai fini dell'abilitazione alla professione di Psicologo, dovrano iscriversi alla Prova Pratico Valutativa (PPV), come da D. Interm. 567 del 20.06.2022.

 

Chi possiede Lauree dei previgenti ordinamenti (laurea specialistica classe 58/S oppure Diploma di laurea di 5 anni conseguito ai sensi della normativa previgente al DM 509/99), ai fini dell'ammissione all'Esame di Stato per l'abilitazione, è necessario effettuare un anno di tirocinio post-lauream, suddiviso in due semestri continuativi ed ininterrotti in due Aree diverse, finalizzato all'acquisizione di competenze, metodologie e strumenti operativi relativi alla pratica professionale di psicologo.

 

"La professione di psicologo comprende l'uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità. Comprende altresì le attività di sperimentazione, ricerca e didattica in tale ambito".

In accordo con la regolamentazione attinente all'attività professionale, anche la pratica professionale oggetto del tirocinio dello psicologo deve essere concepita in modo distinto da quella dello psicoterapeuta, ruolo per il quale è previsto un diverso e successivo iter formativo.

Agli iscritti alla sezione A spetta il titolo professionale di Psicologo.

Ultimo aggiornamento

23.10.2024

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